Art. 3.
(Riforma del FUS).

      1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo di ciascun anno, provvede alla ripartizione dell'80 per cento delle risorse del FUS secondo i seguenti criteri:

          a) alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo è assegnato non meno del 23 per cento;

          b) alle attività musicali e liriche è assegnato non meno del 57 per cento;

          c) alle attività teatrali di prosa è assegnato non meno del 14 per cento;

          d) alle attività di danza è assegnato non meno del 2 per cento;

          e) alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante è assegnato non meno non meno dell'1 per cento;

          f) alle attività di promozione e sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e di rilevanza nazionali, nonché alle attività di promozione e sostegno della lingua e della cultura italiane all'estero, è assegnato non meno del 2 per cento;

          g) la residua quota è destinata a fare fronte agli oneri per la gestione degli organismi consultivi nel settore dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché per provvedere ad ogni opportuna esigenza di intervento integrativo nell'ambito dei vari settori.

      2. La rimanente quota del FUS, pari al 20 per cento della dotazione annua, è assegnata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese di settembre di ciascun anno, secondo i seguenti criteri:

          a) il 50 per cento è ripartito tra tutti i soggetti che dimostrano, a partire data di

 

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entrata in vigore della presente legge, una particolare capacità di acquisizione di finanziamenti privati, a sostegno dell'attività di produzione cinematografica audiovisiva e dello spettacolo dal vivo;

          b) il 25 per cento è assegnato quale premialità a tutti i soggetti, con particolare priorità nei confronti delle fondazioni liriche, che dimostrano particolari capacità nell'adottare strategie di economicità della gestione, nonché di razionalizzazione, anche attraverso economie di scala, delle spese per la produzione degli spettacoli;

          c) la rimanente parte è assegnata a integrazione delle esigenze dei vari settori, anche in ragione di particolari difficoltà congiunturali, per il sostegno alle iniziative che stimolano la crescita economica e, in particolare, l'incremento dei flussi turistico-culturali, nonché per il sostegno della sperimentazione, della ricerca di nuovi linguaggi espressivi e per la valorizzazione dei giovani talenti.